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D.Lvo 29/10/1999 n. 4901. Per gli interventi eseguiti a norma degli articoli 37, comma 1, e 38, comma 5, il Ministero determina, applicando l'articolo 41, comma 2, l'ammontare della spesa da porre definitivamente a carico del proprietario. 2. Per la riscossione della somma determinata a norma del comma 1 si provvede nelle forme previste dalla normativa vigente in materia. Articolo 45 Apertura al pubblico degli immobili restaurati (Legge 21 dicembre 1961, n. 1552, art. 3; comma 3; legge 8 ottobre 1997, n. 352, art. 5, comma 2) 1. Gli immobili di proprieta' privata, restaurati a carico totale o parziale dello Stato, o per i quali siano stati concessi contributi in conto capitale o in conto interessi, restano accessibili al pubblico secondo modalita' fissate, caso per caso, da apposite convenzioni da stipularsi fra il Ministero ed i singoli proprietari. 2. Le convenzioni stabiliscono i limiti temporali dell'obbligo di apertura al pubblico, tenendo conto della tipologia degli interventi, del valore artistico e storico degli immobili e dei beni in essi esistenti. 6 Restauro di beni dello Stato in uso ad altra amministrazione (Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 33; decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 368, art. 4) 1. Il Ministero provvede alle esigenze di restauro dei beni culturali di proprieta' dello Stato sentita l'amministrazione che li ha in uso o in consegna. Previo accordo con l'amministrazione interessata, la progettazione e l'esecuzione degli interventi su beni immobili puo' essere assunta dall'amministrazione medesima, ferma restando la competenza del Ministero all'approvazione del progetto ed alla vigilanza sui lavori. 2. Per i beni culturali degli enti pubblici territoriali, le misure previste dagli articoli 37 e 38 sono disposte, salvo i casi di assoluta urgenza, in base ad accordi o previe intese con l'ente interessato. 3. Per l'esecuzione degli interventi previsti dal comma 1 relativi a beni immobili il Ministero trasmette il progetto e comunica l'inizio dei lavori al Comune interessato. 4. Gli interventi di conservazione dei beni culturali che coinvolgono piu' soggetti pubblici e privati e che possono implicare decisioni istituzionali ed impegnare risorse finanziarie dello Stato, delle regioni e degli enti locali sono programmati, di norma, secondo le procedure previste dall'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dall'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dagli articoli da 152 a 155 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Articolo 47 Custodia coattiva (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 14, comma 2; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, artt. 33 e 43) 1. Il Ministero ha facolta' di far trasportare e temporaneamente custodire in pubblici istituti i beni culturali mobili al fine di garantirne la sicurezza, assicurarne la conservazione o impedirne il deterioramento, oppure quando cio' si renda necessario per l'esecuzione di un intervento di restauro, incluse le eventuali indagini preliminari e la documentazione dello stato di conservazione. Articolo 48 Deposito negli archivi di Stato (Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, artt. 34 e 39) 1. I privati proprietari, possessori o detentori di archivi o di singoli documenti possono chiedere di depositarli presso i competenti archivi di Stato. 2. La stessa facolta' spetta agli enti pubblici per i loro archivi storici. Le spese per il deposito sono a carico dell'ente. SEZIONE III ALTRE FORME DI PROTEZIONE Articolo 49 Prescrizioni di tutela indiretta (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 21) 1. Il Ministero, anche su proposta del soprintendente, ha facolta' di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l'integrita' delle cose immobili soggette alle disposizioni di questo Titolo, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro. 2. L'esercizio di tale facolta' e' indipendente dalle previsioni del regolamenti edilizi e degli strumenti urbanistici. 3. La comunicazione di avvio del procedimento e' eseguita con le modalita' previste dall'articolo 7, comma 2, ovvero, se per il numero di destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, mediante idonee forme di pubblicita'. Con la comunicazione personale l'amministrazione ha facolta' di adottare provvedimenti cautelari. 4. Le prescrizioni dettate in base al presente articolo sono trascritte nei registri immobiliari e hanno efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, della cosa cui le prescrizioni stesse si riferiscono. 5. Nel caso di complessi immobiliari, alla comunicazione si applica anche la disposizione dell'articolo 7, comma 3. 0 Manifesti e cartelli pubblicitari (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 22; decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 23) 1. E' vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicita' sugli edifici e nei luoghi di interesse storico artistico o in prossimita' di essi. Il soprintendente puo' autorizzare il collocamento o affissione quando non ne derivi danno all'aspetto, al decoro e al pubblico godimento di detti immobili. 2. Lungo le strade site nell'ambito e in prossimita' di edifici o di luoghi di interesse storico e artistico, e' vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicita', salvo autorizzazione rilasciata a norma dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, previo parere favorevole della soprintendenza sulla compatibilita' della collocazione o della tipologia dell'insegna con l'aspetto, il decoro e il pubblico godimento degli edifici o del luoghi soggetti a tutela. Articolo 51 Distacco di beni culturali (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 13) 1. Chi dispone e chi esegue il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti esposti o non alla pubblica vista deve ottenere l'autorizzazione dal soprintendente. Articolo 52 Studi d'artista (Decreto legge 9 dicembre 1986, n. 832, art. 4-bis aggiunto dalla legge di conversione con modifiche 6 febbraio 1987, n. 15) 1. Non sono soggetti ai provvedimenti di rilascio previsti dalla normativa vigente in materia di locazione di immobili urbani quegli studi d'artista il cui contenuto in opere, documenti, cimeli e simili e' tutelato, per il suo storico valore, da un provvedimento ministeriale che ne prescrive l'inamovibilita' da uno stabile del quale contestualmente si vieta la modificazione della destinazione d'uso. 2. Non puo' essere modificata la destinazione d'uso degli studi d'artista a tale funzione adibiti da almeno venti anni e rispondenti alla tradizionale tipologia a lucernario. Articolo 53 Esercizio del commercio in aree di valore culturale (Legge 28 marzo 1991, n. 112, art. 3, comma 13) 1. Con provvedimento del soprintendente o nei regolamenti di polizia urbana sono individuate le aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale in cui l'esercizio del commercio previsto dalla legge 28 marzo 1991, n. 112 non e' consentito o e' consentito solo con particolari limitazioni. In tale ultimo caso l'esercizio del commercio e' subordinato al preventivo nulla osta del soprintendente che, per quanto attiene alla somministrazione di alimenti e bevande, puo' essere concesso solo per le installazioni mobili. 2. Sono fatte salve le norme regionali emanate in applicazione dell'articolo 28, comma 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. CAPO III CIRCOLAZIONE IN AMBITO NAZIONALE SEZIONE ALIENAZIONE E ALTRI MODI DI TRASMISSIONE Articolo 54 Beni del demanio storico, artistico e archivistico (Codice civile, artt. 822 e 824) 1. I beni culturali indicati nell'articolo 822 del codice civile appartenenti allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni costituiscono il demanio storico, artistico, archivistico e bibliografico e sono assoggettati al regime proprio del demanio pubblico. Articolo 55 Alienazioni soggette ad autorizzazione (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 24, 26 e 27; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 18) 1. E' soggetta ad autorizzazione del Ministero l'alienazione: a) dei beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni che non facciano parte del demanio storico e artistico; b) dei beni culturali indicati nell'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) appartenenti ad enti pubblici; 2. Il Ministero puo' autorizzare l'alienazione dei beni culturali indicati nel comma 1, qualora non abbiano interesse per le raccolte pubbliche e dall'alienazione stessa non derivi danno alla loro conservazione e non ne sia menomato il pubblico godimento. 3. E' altresi' soggetta ad autorizzazione l'alienazione dei beni culturali indicati nell'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), e comma 4, lettera c) appartenenti a persone giuridiche private senza fine di lucro. L'autorizzazione e' concessa qualora non ne derivi un grave danno alla conservazione o al pubblico godimento dei beni. 4. Gli archivi degli enti pubblici ed i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli enti territoriali e degli altri enti pubblici sono inalienabili. Articolo 56 Autorizzazione alla permuta (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 50) 1. Il Ministero puo' autorizzare la permuta dei beni indicati all'articolo 55 e di singoli beni appartenenti alle pubbliche raccolte con altri appartenenti ad enti, istituti e privati anche stranieri, qualora dalla permuta stessa derivi un incremento del patrimonio culturale nazionale ovvero l'arricchimento delle pubbliche raccolte. 2. Per i beni indicati all'articolo 2, comma 1, lettera e), il Ministero chiede il parere della Regione che e' tenuta a renderlo entro il termine perentorio di trenta giorni. Articolo 57 Altri casi di alienazione (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 28) 1. Le disposizioni dell'articolo 55 si applicano anche alle costituzioni di ipoteca e di pegno ed ai negozi giuridici che possono comportare l'alienazione dei beni culturali indicati nello stesso articolo. 2. Gli atti che comportano l'alienazione di beni culturali a favore dello Stato, ivi comprese le cessioni in pagamento di obbligazioni tributarie, non sono soggetti ad autorizzazione. Articolo 58 Denuncia (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 30; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 38, comma 1, lett. e) 1. Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprieta' o la detenzione di beni culturali sono denunciati al Ministero. 2. La denuncia e' effettuata entro trenta giorni: a) dal proprietario o dal detentore del bene, in caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito; b) dall'acquirente, in caso di trasferimento avvenuto nell'ambito di procedure di vendita forzata o fallimentare ovvero in forza di sentenza che produca gli effetti di un contratto di alienazione non concluso; c) dall'erede o dal legatario, in caso di successione a causa di morte. 3. La denuncia e' presentata al competente soprintendente del luogo ove si trova il bene. 4. La denuncia contiene: a) i dati identificativi dell'alienante e dell'acquirente; b) i dati identificativi dei beni alienati; c) l'indicazione del luogo ove si trovano i beni alienati; d) l'indicazione della natura e delle condizioni dell'alienazione; e) l'indicazione del domicilio in Italia dell'alienante e dell'acquirente ai fini delle eventuali comunicazioni previste da questo Titolo. 5. Si considera non avvenuta la denuncia priva delle indicazioni previste dal comma 4 o con indicazioni incomplete o imprecise. SEZIONE II PRELAZIONE Articolo 59 Diritto di prelazione (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 31, commi 1, 2 e 3; 33; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 40) 1. Il Ministero ha facolta' di acquistare i beni culturali alienati a titolo oneroso al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione. 2. Qualora il bene sia alienato con altri per un unico corrispettivo o non sia stato previsto un corrispettivo in denaro ovvero sia ceduto in permuta, il valore economico e' determinato d'ufficio dal Ministero. Ove l'alienante non ritenga di accettare la determinazione effettuata dal Ministero, il valore della cosa e' stabilito da una commissione di tre membri da nominarsi uno dal Ministero, l'altro dall'alienante ed il terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall'alienante. |
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